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Certificati Verdi - Il meccanismo tecnico
Diritti, obblighi e controllo nel meccanismo tecnico dei Certificati Verdi

L’obiettivo di fondo dei Certificati Verdi è quello di canalizzare il mercato verso una maggiore fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, imponendo degli obblighi a carico dei produttori da fonti fossili e delle premialità a favore dei produttori da fonte rinnovabile. Tali obblighi e facilitazioni non vengono però decretati stabilendone il valore monetario, ma lasciando che tale valore si determini sul mercato.

Diritti, obblighi, controllo
L’impostazione dei Certificati Verdi è basata su:

• il diritto dei produttori (e importatori) di energia da fonti rinnovabili a ricevere dal Gestore dei Mercati Energetici dei certificati che attestano tale produzione, e che rappresentano veri e propri “titoli commerciabili”, a taglia fissa, di durata annuale, ottenuti in proporzione alla produzione effettuata;

• l’obbligo da parte dei produttori (e importatori) di energia da fonti non rinnovabili di dotarsi e mettere in rete via via certe quantità di energia rinnovabile, producendola (o importandola) direttamente, oppure acquistando i certificati corrispondenti alle quantità imposte;

• il controllo tecnico del sistema (riconoscimento degli impianti, erogazione dei certificati, ecc) da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE) e il controllo del mercato elettrico (e dei certificati) da parte del Gestore dei Mercati Energetici (GME).

 Le pricipali norme che regolano la materia sono:
  • Dlgs "Bersani", 79/1999
  • Dm Attività produttive 14 marzo 2003
  • Dm Attività produttive 24 ottobre 2005
  • L. 29 novembre 2007, n. 222, Art. 26, 4bis.
  • Legge finanziaria 2008, comma 144 /154
  • Decreto "Rinnovabili", dicembre 2008
  • Legge 23 luglio 2009, n. 99

Nota bene: dal 2012 cambiano i soggetti obbligati

La Legge 23 luglio 2009, n. 99  contiene un articolo che modificherà profondamente l'impostazione degli obblighi nel sistema dei Certificati Verdi. L'obbligo infatti verrà trasferito ai "soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo", in altre parole i distributori/venditori. L'obbligo decorrerà dall'anno 2012, sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente.

La legge 99/09 prevedeva l'inizio del nuovo meccanismo già nel 2011, ma il cosiddetto “emendamento Casoli” (Dl n.135/2009), recante “Disposizioni in merito all’attuazione degli obblighi comunitari”, ha disposto lo slittamento all’anno 2012. Il dispositivo richiede un decreto applicativo del ministro dello Sviluppo economico.

Quali fonti sono incentivate

Hanno diritto ai Certificati Verdi tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia elettrica, ad esclusione della fonte solare. Sono dunque esclusi gli impianti fotovoltaici (incentivati attraverso il Conto energia) e gli impianti solari termici, geotermici a bassa temperatura, biomasse per ricaldamento ecc., che non producono energia elettrica.
Sono invece incluse le centrali ibride, gli impianti che utilizzano idrogeno (se a sua volta prodotto da fonti rinnovabili) e l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati in applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni")

Nota bene: secondo la Direttiva Europea, recepita dal Dlgs 29 dicembre 2003 (art. 2, comma 1 lett. a), per fonti energetiche rinnovabili si intendono le seguenti fonti non fossili:
• eolica • solare  • geotermica • del moto ondoso • maremotrice • idraulica • biomasse (**) • gas di discarica • gas residuati dai processi di depurazione • biogas.

(**) Per biomasse si intendono: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
ATTENZIONE: nella situazione italiana, costituiscono caso a sé i rifiuti (biodegradabili e non) che alimentano gli inceneritori, i quali continuano  ad essere in parte protetti dal programma CIP6.

Impianti beneficiari
Hanno diritto ai Certificati Verdi gli impianti IAFR (Impianti alimentati da Fonte Rinnovabile) che sono entrati in funzione dopo il 1° aprile 1999, sia per nuova costruzione che per potenziamento, rifacimento o riattivazione di impianti esistenti. Beneficiano dei Certificati anche gli impianti destinati, in tutto o in parte, all'auto-consumo.

Ovviamente gli impianti a fonti rinnovabili possono fare capo sia a "nuovi" produttori (che entrano solo nel mercato delle rinnovabili) sia a produttori che utilizzano, in altri impianti, fonti non rinnovabili e che sono dunque anche "soggetti obbligati".

Per accedere ai Certificati è  indispensabile ottenere dal GSE la Qualifica IAFR (Impianti Alimentati a Fonti Rinnovabili). Il conseguimento della qualifica avviene mediante una Procedura tecnica per la qualificazione IAFR.

Taglia dei Certificati Verdi e modalità di rilascio

Dal momento dell'introduzione, la "taglia" dei Certificati Verdi è cambiata diverse volte. Attribuiti inizialmente ogni 100 MWh prodotti, sono poi stati stati attribuiti ogni 50 MWh prodotti. Dal 1° gennaio 2008, la taglia è passata a 1 MWh prodotto.I certificati sono sempre riferiti alla produzione di un certo anno e sono emessi dal GSE.

Il beneficiario può richiederli:

a consuntivo, relativamente all'energia elettrica prodotta nell'anno precedente
I Certificati Verdi a consuntivo sono emessi dal GSE entro trenta giorni dalla comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata, ove prevista, da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
a preventivo, relativamente alla energia elettrica che si ritiene di produrre nell'anno in corso o nell'anno successivo

Il Decreto Rinnovabili (entrato in vigore nel gennaio 2009) introduce due importanti modifiche alla emissione a preventivo:
- L'emissione  a preventivo riferita ad impianti non ancora in esercizio, è subordinata alla presentazione di una domanda del produttore corredata da un coerente piano di realizzazione e da garanzie a favore del GSE, in termini di energia prodotta da altri impianti già in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo ... per un uguale ammontare di certificati verdi.
- A decorrere dal 30 giugno 2009, l’emissione dei Certificati Verdi a preventivo  riferiti ad impianti già entrati in esercizio, è subordinata alla presentazione di una garanzia a favore del GSE, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo.

Soggetti obbligati: percentuale di assoggettamento agli obblighi

La percentuale di imposizione (traformazione della produzione da fonti non rinnovabili a fonti rinnovabili)  è decretata per legge. Molto bassa all'inizio, è stata incrementata una prima volta dal Dlgs 29 dicembre 2003 (aumento annuale di 0,35 punti percentuali nel triennio 2004 - 2006) e una seconda volta dalla  Finanziaria 2008, che ha portato l’aumento annuale a 0,75 punti percentuali per il periodo 2007 - 2012.

Nel 2007 i produttori erano tenuti a trasformare in rinnovabili il 3,80% della loro produzione dell'anno precedente (o pagare certificati per quantità corrispondenti). Nel 2009 la percentuale è dunque stata del 5,30% e sarà del 6,5% nel 2010.

ANNO % DELL'OBBLIGO
2008 4,55
2009 5,30
2010 6,05
2011 6,80
2012 7,55

Opzione di scelta tra Certificati e Tariffa fissa onnicomprensiva

La Finanziaria 2008, e il "Decreto Rinnovabili" che ne ha attuato il dettato, ha introdotto la possibilità di optare per una Tariffa fissa onnicomprensiva, diversificata per fonte, in alternativa ai Certificati Verdi. Il massimo di potenza incentivabile attraverso la Tariffa è: eolico 200 kW, tutte le altre fonti 1 MW.
Questa opzione è possibile solo per gli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007.

Questa opzione è evidentemente rivolta a semplificare la vita agli impianti più piccoli, per i quali il sistema dei Certificati Verdi risulta troppo complesso e burocraticamente oneroso.

I coefficienti di incentivazione

Il meccanismo dei Certificati Verdi, al momento della sua introduzione prevedeva un identico vantaggio per tutte le fonti considerate. La Finanziaria 2008, attuata dal Decreto Rinnovabili, ha introdotto i coefficienti di incentivazione, che consentono di premiare in modo diverso le diverse fonti.
Questo vale solo  per gli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007.

Durata del beneficio
A partire dal 2002, anno di avvio del programma, gli impianti accreditati hanno avuto diritto ad  ottenere i Certificati Verdi per un periodo di 12 anni.
Il "Decreto Rinnovabili", entrato in vigore nel gennaio 2009, ha allungato il periodo di attribuzione dei CV a 15 anni per tutte le fonti rinnovabili, ma solo per gli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007.

Durata dei Certificati, commercializzazione
I certificati relativi ad un certo anno possono essere utilizzati dal beneficiario per far fronte alle proprie obbligazioni sia nell’anno in corso che nei due anni successivi.

Il produttore che ha impianti sia da fonti non rinnovabili che rinnovabili utilizzerà i Certificati cui ha diritto rispetto alla quota di rinnovabili per regolare le proprie obbligazioni rispetto alla quota di non rinnovabili. L’eventuale eccedenza potrà essere offerta sul mercato nello stesso anno o nei due successivi. Inoltre, a partire dai certificati 2008 il GSE è tenuto a ritirare i certificati eccedenti le quote dell’obbligo (vedi il paragrafo più sotto).

D'altra parte, lo IAFR che ha Certificati e non ha obbligazioni, potrà decidere il momento che considera più opportuno per commercializzarli sul mercato.

In pratica: entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, i titolari degli impianti depositano presso il Gestore il quantitativo di Certificati cui sono obbligati, come prova di aver soddisfatto, nell’anno precedente, il Portafoglio Verde richiesto. Il Gestore provvede ad annullare tali Certificati, che non sono quindi più utilizzabili.
Dal momento in cui il Certificato Verde viene emesso dal Gestore della Rete e consegnato al titolare dell’impianto, al momento in cui lo stesso Certificato viene riconsegnato al Gestore per l’annullamento, esso è liberamente negoziabile sia tramite accordi diretti tra le parti sia collocandolo sul mercato attraverso la Borsa dell’Energia.

Si noti che l’energia rinnovabile associata ai Certificati Verdi emessi segue un percorso diverso da questi ultimi. Mentre i Certificati Verdi possono essere conservati oppure venduti sul mercato, la corrispondente energia elettrica può essere autoconsumata, ceduta alla rete come eccedenza o immessa nel mercato elettrico tramite la Borsa dell’Energia. L’unico vincolo riguarda le esportazioni: solo ed unicamente in questo caso l’energia esportata dovrà essere accompagnata dai corrispondenti Certificati Verdi.

Prezzo dei Certificati Verdi

Pur essendo i certificati soggetti a libera contrattazione sul mercato, in pratica il prezzo “offerto” anno per anno dal Gestore è storicamente stato il punto di riferimento su cui si è formato il prezzo finale  dei Certificati (per capire questo punto è indispensabile riferirsi alla voce "Mercato dell'energia e Certificati Verdi", nel menu di destra).

Dall'avvio dei Certificati – e fino a fine 2008 – il prezzo di offerta veniva determinato dal Gestore come differenza tra il costo medio dell’energia acquistata dal GSE dagli impianti che godono dell’incentivo CIP6 nell’anno di riferimento e il ricavo derivante dalla cessione della stessa energia nello stesso anno.

Ma la Finanziaria 2008, e il "Decreto Rinnovabili" che ne attua il dettato, ha introdotto  un diverso parametro, e cioè il valore di riferimento,  fissato per legge in 180 euro. Il prezzo  al quale il Gestore si impegna a ritirare i Certificati  è pari al valore di riferimento detratto il valore medio annuo del prezzo dell’energia comunicato dall’Autorità per quell'anno.

Cita il Decreto rinnovabili: “(…) i Certificati Verdi sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (…), registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008”.

Il GSE ha comunicato nel gennaio 2009 il prezzo di offerta dei propri Certificati per il 2009, così come previsto dall’articolo 2, comma 148 della Finanziaria 2008.
“Il prezzo è stato calcolato a 88,66 €/MWh, al netto di Iva, come risultato della differenza tra i due seguenti valori:
• il valore di riferimento, stabilito dal citato comma della Finanziaria 2008, pari a 180,00 €/MWh
• il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica, così come definito dalla Delibera ARG/elt n. 10/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, pari a 91,34 €/MWh.
L’importo finale è quindi pari a: 180,00 - 91,34 = 88,66 €/ MWh”.

Il valore di riferimento, come i coefficienti per le diverse fonti, può essere aggiornato ogni tre anni, con decreto del ministro dello Sviluppo economico.

La decisione di stabilire per legge un valore base cui agganciare il prezzo di vendita dei certificati ha fatto svanire ogni speranza che il sistema dei Certificati Verdi potesse funzionare come strumento di mercato. Ma i difetti del meccanismo in termini di dinamica domanda/offerta erano probabilmente presenti fin dalla sua impostazione. Per ovviare agli eccessivi ribassi del prezzo dei certificati, il legislatore ha introdotto con la legge 99/09 una "rivoluzione copernicana" del sistema (il cui funzionamento tecnico è però ancora da definire).

I certificati in esubero rispetto agli obblighi

Su richiesta del produttore, "il GSE provvede a ritirare i Certificati Verdi in scadenza nell'anno considerato e che siano ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente". In altre parole, il GSE è tenuto a ritirare - in un certo anno - i Certificati Verdi (di quell'anno), che eccedono gli obblighi dell'anno precedente di ogni soggetto obbligato. Il prezzo corrisposto è "pari al prezzo medio riconosciuto nell'anno precedente e registrato dal Gestore dei Mercati Energetici".

Questa misura sembra mira a mantenere l'equilibrio nel mercato dei Certificati Verdi in caso di eccesso di offerta. Infatti, attualmente, se un soggetto obbligato ottiene più certificati di quelli che gli necessitano in quell'anno, può solo utilizzarli per gli obiettivi degli anni successivi oppure venderli sul mercato. Ma poiché il prezzo di mercato dei certificati negli ultimi anni tende a scendere, vi è un notevole allarme su queste "vendite future". Il dispositivo inserito nella Finanziaria 2008 dovrebbe garantire i soggetti obbligati che, qualora ottengano più certificati del necessario, comunque il GSE li ritirerà, l'anno successivo, ad un prezzo certo.

Cumulabilità con altri incentivi

Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008, i Certificati Verdi non sono compatibili, e dunque  non sono cumulabili, con altre forme di contributo o incentivazione locale, regionale, nazionale o europea (mentre nell'assetto precedente, i certificati erano cumulabili con qualsiasi altro tipo di incentivo pubblico).

Il beneficio economico dei Certificati Verdi si può sommare, invece,  a quello della vendita di energia elettrica alla rete (vedi voce "Il Ritiro dedicato").
 
 
 
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