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I 'nuovi' Certificati Verdi
Le regole dei Certificati Verdi per gli impianti entrati in funzione dopo il 31/12/07.

II Dm Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 ("decreto rinnovabili") ha attuato le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (art. 2, commi 144/154) in materia di Certificati Verdi.

Il meccanismo tecnico di base dei Certificati non è variato.
Riportiamo qui esclusivamente le novità introdotte dal decreto rinnovabili, ricordando che le nuove regole su durata, Tariffa onnicomprensiva e coefficienti si applicano solo agli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007.

ATTENZIONE: pur essendo attualmente invariato, il meccanismo di fondo dei Certificati Verdi subirà una rivoluzione a partire dal 2012, grazie al dettato della legge 99/09. Tutti i dettagli nella voce “Meccanismo tecnico”.

Beneficiari
Hanno diritto ai "nuovi" Certificati Verdi tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (qualificati IAFR), entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 (a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento), che producono energia elettrica, ad esclusione della fonte solare. Possono accedere ai Certificati Verdi esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica con potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW.

Il vincolo della data di entrata in esercizio riguarda: la durata, l'opzione Tariffa onnicomprensiva e i coefficienti per fonte (vedi punti successivi).

Gli impianti entrati in esercizio in date precedenti sono assoggettati alla regolamentazione preesistente, con qualche modifica.

Fonti incentivate
Possono ottenere i nuovi Certificati Verdi tutti gli impianti a fonti rinnovabili elencati nelle tabelle riportate in Finanziaria 2008 (le medesime riconosciute nell'impianto originario dei Certificati Verdi, vedi “Meccanismo tecnico”). Hanno diritto ai nuovi Certificati anche le centrali ibride.

Nota bene: nella situazione italiana, costituiscono caso a sé i rifiuti (biomasse e non) che alimentano gli inceneritori, con recupero energetico, i quali continuano a tutt'oggi ad essere protetti dal programma CIP6. Al termine delle ultime proroghe (fine 2009), i nuovi impianti dovrebbero rientrerare nel meccanismo dei Certificati Verdi (il condizionale è d'obbligo).
Al proposito il Dl 172/2008, convertito in Legge 210 il 30 dicembre 2008, stabilisce le nuove regole per il computo della percentuale biodegradabile dei rifiuti.

Opzione "Tariffa onnicomprensiva"
(norma valida solo per impianti posteriori al 31.12.07)

Gli impianti delle medesime fonti, se di taglia non superiore a 1 MW (0,2 MW per l'eolico) possono scegliere tra il rilascio di Certificati Verdi oppure l'ottenimento della Tariffa onnicomprensiva.

Il diritto di opzione tra i Certificati Verdi e la Tariffa onnicomprensiva è esercitato all'atto della prima richiesta al GSE della qualifica. E' consentito, prima della fine del periodo di incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all'altro; in tal caso, la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema.

Soggetti obbligati e Tariffa onnicomprenssiva

Il decreto Rinnovabili specifica che "la produzione energetica degli impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva non concorre al rispetto dell’obbligo".

In altre parole, se un soggetto obbligato richiede per un suo IAFR il beneficio della tariffa, l'energia prodotta da quell'impianto  non verrà computata in diminuzione dell'obbligo.

Durata del beneficio
(norma valida solo per impianti posteriori al 31.12.07)

I "nuovi" Certificati Verdi sono rilasciati al produttore per un periodo di 15 anni. L’estensione uniforma il periodo di godimento dei Certificati Verdi a quello della Tariffa onnicomprensiva, prevista anch'essa per 15 anni. Ricordiamo che tale durata era già in vigore per gli impianti a biomasse da filiera agricola, seppure non ancora regolamentate.

Benefici diversificati per fonte: i coefficienti
(norma valida solo per impianti posteriori al 31.12.07)

Una completa novità introdotta dalla Finanziaria 2008 e dal Decreto Rinnovabili è un diverso livello di incentivazione delle differenti fonti rinnovabili, attraverso un coefficiente che ne aumenta o ne riduce il beneficio. Tale specifico coefficiente, attribuito a ciascuna fonte, va moltiplicato per la produzione dell'anno precedente e diviso per 1 megawatt (la taglia del certificato): si stabilisce così il numero di Certificati Verdi cui si ha diritto.

Il sistema precedente, attribuendo un identico numero di certificati a tutte le fonti, ha logicamente spinto gli operatori verso le tecnologie più mature e convenienti, in particolare l'eolico, a discapito delle altre. Grazie ai coefficienti, invece, si favoriscono maggiormente le tecnologie più innovative, dunque più costose e meno mature dal punto di vista commerciale.

I coefficienti possono essere aggiornati ogni 3 anni, con decreto del ministro dello Sviluppo economico.

Tabella 2 (art. 2, comma 144, Finanziaria 2008)
Coefficienti per impianti con potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW)

 1

 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW  1,00

 1-bis

 Eolica offshore*  1,50*

 2

 Solare **  **

 3

 Geotermica  0,90

 4

 Moto ondoso e maremotrice  1,80

 5

 Idraulica  1,00

 6

 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto
 successivo*
 1,30*

 7

 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e
  forestale da filiera corta ***
 1,80***

 7-bis

 Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di
 cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica
 in ambito agricolo ***
 1,80***

 8

 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas  diversi da quelli del punto precedente  0,80

* Nota bene: La legge 23 luglio 2009, n. 99, ha innalzato il coefficiente dell'eolico offshore al punto 1-bis e dei rifiuti biodegradabili e biomasse al punto 6, portandoli rispettivamente da 1,10 a 1,50 e da 1,10 a 1,30.

** Nota bene: Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Conto energia).

*** Nota bene: il coefficiente per biomasse e biogas agricoli da filiera corta, è stato introdotto dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che modifica il comma 382 della Finanziaria 2007. La Finanziaria 2008 citava, senza riportare il coefficiente: "È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali... ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ... oppure di filiere corte". La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha eliminato la filiera corta agricola dalla tariffa onnicomprensiva, uniformandola alla generica categoria “biogas e biomasse”, mentre la tipologia resta valida in caso di richiesta di Certificati Verdi. E quindi richiede l’approvazione di un decreto dei ministri competenti che stabilisca le modalità con le quali gli operatori agricoli sono tenuti a garantire la tracciabilità della filiera.

Prezzo offerto dal GSE e certificati in esubero rispetto agli obblighi
(norma valida per tutti i CV circolanti)

La Finanziaria 2008 e il Decreto rinnovabili che ne attua il dettato, hanno variato le modalità di determinazione del prezzo dei Certificati Verdi da parte del GSE e stabilito nuove regole per il ritiro dei certificati in esubero rispetto agli obblighi.

Cumulabilità con altri incentivi
Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008, i Certificati Verdi non sono compatibili, e dunque cumulabili, con altre forme di contributo o incentivazione pubblica locale, regionale, nazionale o europea. Nell'assetto precedente, i certificati erano cumulabili con qualsiasi altro tipo di incentivo pubblico, salvo i contributi del CIP6.

La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, per il primo anno è altresì accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'articolo 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.

Nota bene: il beneficio economico dei Certificati Verdi si somma, invece, a quello della vendita di energia elettrica alla rete (vedi "Il Ritiro dedicato").
Mentre i Certificati Verdi vengono riconosciuti per tutta l'energia prodotta dall'impianto (moltiplicata per il suo coefficiente), il ricavo proveniente dalla vendita corrisponde all'energia effettivamente immessa in rete, al netto degli eventuali autoconsumi.

Un esempio di calcolo: nuovi Certificati + vendita alla rete
Prendiamo un impianto di biogas da reflui zootecnici da 100 kW, che produce elettricità da filiera corta. Ipotizziamo realisticamente una produzione annua di 750 MWh, che nel precedente schema sarebbero corrisposti a 750 Certificati Verdi della taglia di 1 MWh ciascuno.
Per valutare il reale beneficio economico derivante dall'energia prodotta secondo le nuove regole, il proprietario dell'impianto deve moltiplicare la produzione dell'anno precedente per il coefficiente correttivo previsto per il biogas da filiera corta, identificato dal n. 7 della tabella (e dividere per la taglia dei Certificati, che essendo 1 MW non cambia l'esisto delll'operazione ).

Si avrà dunque: 750 MWh x coefficiente 1,80 : 1MWh = 1.350 Certificati Verdi.

Per calcolare il valore economico dei Certificati ottenuti, è sufficiente moltiplicare il numero "corretto" dei Certificati per il prezzo annuale di riferimento dei Certificati stessi. Il prezzo per l'anno 2008 è di 112, 88 €.
Il beneficio economico sarà pari a 1350 Certificati Verdi x 112,88 € = 152.388 €.

A questa cifra, bisogna sommare i ricavi provenienti dalla vendita alla rete dell'elettricità prodotta. Ipotizzando un autoconsumo di 50 MWh, la quantità di energia venduta alla rete sarà pari a 700 MWh (750 prodotti – 50 consumati).
I prezzi minimi per il ritiro garantito dell'elettricità assicurano in questo caso un corrispettivo di 98 € / MWh.
Quindi: 700 MWh x 98 € / MWh = 68.600 €.
Sommando i due benefici economici (152.388 € Certificati + 68.600 € vendita) otteniamo un ricavo complessivo di 220.988 €.

Per gli impianti ante 31 dicembre 2007, valgono le 'vecchie' regole dei Certificati Verdi

Tutti gli impianti  alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 2008, che abbiano ottenuto la qualifica IAFR, sono dunque sottoposti alle regole precedenti, ribadite dal Decreto Rinnovabili. E cioè:

Quantità: ad ogni MWh/anno prodotto viene associato un Certificato Verde (senza applicazione di coefficienti)

Opzione Tariffa onnicomprensiva: non si applica Durata 15 anni: non si applica.
 
 
 
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