Scambio sul posto
Meccanismo generale
Dal 1° gennaio 2009 è attivo il nuovo regime di Scambio sul posto per gli impianti di potenza fino a 200 kW, sia a fonti rinnovabili che in cogenerazione ad alto rendimento. A questo nuovo pacchetto si è giunti attraverso due passaggifondamentali:
• la delibera 74/08 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto") che detta le regole del nuovo meccanismo;
• la delibera 1/09 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che estende la possibilità di aderire allo Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.
“Il servizio di scambio sul posto”, secondo la definizione dell’AEEG, “consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata".
• la delibera 186/09 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che modifica alcuni punti del "Testo integrato" relativi alla liquidazione del credito e alla possibilità, per impianti di proprietà di Comuni fino a 20mila abitanti e del Ministero della Difesa, di usufruire di particolari benefici.
Gli impianti che hanno attivato lo Scambio sul posto prima del gennaio 2009 sono tenuti a far pervenire al GSE istanza per l’iscrizione al nuovo servizio entro il 31 dicembre 2009 (la scadenza precedentemente fissata era il 31 giugno 2009).
Le principali novità
Il Testo integrato del 2008 va a sostituire la delibera 28/06, che regolava il precedente meccanismo di Scambio sul posto e che riguardava soltanto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Introduce dunque, per la prima volta, lo Scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW. E' operativa dal 1 gennaio 2009.
La seconda delibera attua precedenti disposizioni normative, estendendo la possibilità di usufruire dello Scambio agli impianti a fonti rinnovabili di potenza compresa tra 20 kW e 200 kW, purché entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. In pratica: gli impianti fino a 20 kW mantengono il loro precedente diritto, indipendentemente dal momento della loro entrata in esercizio.
La delibera è operativa dal 1 gennaio 2009.
Consigliamo inoltre a chi fosse interessato alle incentivazioni per il fotovoltaico di consultare la voce Conto energia dove sono riportate più specifiche informazioni anche sul meccanismo di Scambio sul posto per il Conto energia.
Ruolo del GSE, del gestore di rete e dell'utente
Con le nuove regole, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) si configura quale organo preposto a rendere operative le nuove disposizioni, assumendo il ruolo di intermediario tra il sistema elettrico e gli utenti dello Scambio sul posto.
In precedenza, lo Scambio sul posto era gestito in toto dal gestore di rete, cioè dal soggetto concessionario del servizio di distribuzione a cui è connesso l’impianto di produzione di energia elettrica. Tutti coloro che beneficiavano del "vecchio" Scambio sul posto devono quindi fare le necessarie operazioni per regolarizzare la loro posizione presso il GSE.
Nota bene: la scadenza per questa nuova iscrizione presso il GSE è stata prorogata al 31 dicembre 2009.
Nel nuovo meccanismo, si configura una ben definita triangolazione tra GSE, gestore di rete (cioè il distributore di energia competente territorialmente) e utente dello Scambio sul posto. Quest'ultimo ha un contratto con il gestore di rete, grazie al quale si approvvigiona dell'energia che ritira dalla rete, diventando quindi un cliente finale del mercato elettrico (anzi, se non è già in possesso di questo contratto e di una attivazione della fornitura, non può fare richiesta per lo Scambio sul posto).
Il GSE stipula con l'utente una convenzione che gli consente di controllare l'energia immessa in rete, e di regolare l’erogazione del Contributo in conto scambio (CS) e le tempistiche di erogazione del contributo stesso.
GSE e gestore di rete, a loro volta, "dialogano" per via telematica per i necessari controlli dei flussi e relative atttribuzioni amministrative.
Compatibilità con altri incentivi
Lo Scambio sul posto è un meccanismo non compatibile con il Ritiro dedicato dell’energia e conla Tariffa onnicomprensiva, che si configura come una vendita incentivata di energia elettrica.
Lo Scambio sul posto risulta invece compatibile con il Conto energia per il fotovoltaico e con i Certificati Verdi.
Punto di connessione
Per attivare lo Scambio sul posto è necessario che le immissioni e i prelievi di elettricità avvengano attraverso un unico punto di connessione e di scambio.
Nota bene: nel caso in cui gli impianti siano di proprietà di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che utilizzano l'energia prodotta per coprire i consumi delle utenze di proprietà comunale, non sussiste l'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete. Tale prerogativa vale anche per impianti di proprietà del Ministero della Difesa, con l'ulteriore vantaggio che in questo caso lo scambio sul posto è applicabile anche agli impianti di potenza superiore a 200 kW.